IL TRIBUNALE Nel procedimento penale contro: Ferri Franco + 1. Ha pronunciato la seguente ordinanza; Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 135 del d.lgs. n. 271/89, in relazione agli articoli 444, 446 del c.p.p., 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal difensore di Ferri Franco; Sentito il difensore dell'altro imputato che si e' associato ed il p.m. che si e' opposto; Ritenuto di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale non tanto dell'art. 135 del d.lgs. n. 271/1989, quanto all'art. 34 del c.p.p. in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, laddove questo non prevede tra le ipotesi di incompatibilita' anche quella in cui il giudice del dibattimento abbia preso visione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. ai sensi dell'art. 135 del d.lgs. n. 271/1989 nel caso in cui sia stata avanzata richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato e questa sia stata rigettata oppure accolta con riferimento ad uno solo dei coimputati; che difetti, questo Collegio giudicante ha dovuto prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. per poter dividere nella richiesta di patteggiamento avanzato soltanto dal coimputato Cupiolo Basilio richiesta rigettata come da separata ordinanza; che, pertanto tale fatto appare farsi in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. n. 24, risultando il diritto di difesa di entrambi gli imputati compromesso o menomato, dalla circostanza che questo Tribunale abbia avuto conoscenza delle risultanze delle indagini preliminari svolte dal p.m. dovendo infatti il giudice, per il principio informativo del nuovo codice di rito, non avere alcuna conoscenza degli atti che non possano far parte del fascicolo del dibattimento, poiche' la prova deve formarsi esclusivamente nel dibattimento nel contraddittorio delle parti; che, nel nuovo sistema, il rilievo assegnato alla terzieta' del giudice e' stato significativamente accentuato con la previsione che il giudice della fase del giudizio non debba conoscere gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari (sentenza della Corte costituzionale n. 496 del 15-26 ottobre 1990); Considerato che la norma dell'art. 34 del c.p.p. cosi' come formulata appare in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'anticipata cognizione degli atti compiuti dal p.m. determina una disparita' di trattamento rispetto ad imputati nei cui confronti il Collegio non ha avuto occasione di conoscere, per ragioni d'ufficio, i risultati delle indagini preliminari; che, quindi, la questione di legittimita' costituzionale oltre che essere non manifestamente infondata, cosi' come prospettata d'ufficio, appare altresi' rilevante nel caso di specie, poiche' questo stesso collegio, che dovrebbe svolgere il dibattimento nei confronti dei due imputati, ha gia' conosciuto e valutato, sia pure incidentalmente, gli atti processuali contenuti nel fascicolo del p.m.