IL TRIBUNALE
    Nel procedimento penale contro: Ferri Franco + 1.
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 135 del
 d.lgs. n. 271/89, in relazione agli articoli 444, 446 del c.p.p., 3 e
 24 della Costituzione, sollevata dal difensore di Ferri Franco;
    Sentito il difensore dell'altro imputato che si e' associato ed il
 p.m. che si e' opposto;
    Ritenuto    di   dover   sollevare   questione   di   legittimita'
 costituzionale non tanto dell'art. 135 del d.lgs. n. 271/1989, quanto
 all'art. 34 del c.p.p. in  relazione  agli  articoli  3  e  24  della
 Costituzione,   laddove   questo   non  prevede  tra  le  ipotesi  di
 incompatibilita' anche quella in  cui  il  giudice  del  dibattimento
 abbia  preso  visione  degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. ai
 sensi dell'art. 135 del d.lgs. n. 271/1989 nel caso in cui sia  stata
 avanzata  richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato
 e questa sia stata rigettata oppure accolta con  riferimento  ad  uno
 solo dei coimputati;
      che  difetti,  questo  Collegio  giudicante  ha  dovuto prendere
 visione degli  atti  contenuti  nel  fascicolo  del  p.m.  per  poter
 dividere  nella  richiesta  di  patteggiamento  avanzato soltanto dal
 coimputato Cupiolo  Basilio  richiesta  rigettata  come  da  separata
 ordinanza;
      che,  pertanto  tale  fatto  appare  farsi  in  contrasto con il
 dettato costituzionale dell'art. n.  24,  risultando  il  diritto  di
 difesa  di  entrambi  gli  imputati  compromesso  o  menomato,  dalla
 circostanza  che  questo  Tribunale  abbia  avuto  conoscenza   delle
 risultanze delle indagini preliminari svolte dal p.m. dovendo infatti
 il  giudice,  per  il principio informativo del nuovo codice di rito,
 non avere alcuna conoscenza degli atti che non possano far parte  del
 fascicolo   del   dibattimento,   poiche'   la  prova  deve  formarsi
 esclusivamente nel dibattimento nel contraddittorio delle parti;
     che,  nel  nuovo sistema, il rilievo assegnato alla terzieta' del
 giudice e' stato significativamente accentuato con la previsione  che
 il  giudice  della  fase  del  giudizio  non debba conoscere gli atti
 compiuti nel corso delle indagini preliminari (sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 496 del 15-26 ottobre 1990);
    Considerato  che  la  norma  dell'art.  34  del  c.p.p. cosi' come
 formulata appare in contrasto anche con l'art. 3 della  Costituzione,
 in  quanto  l'anticipata  cognizione  degli  atti  compiuti  dal p.m.
 determina una disparita' di trattamento rispetto ad imputati nei  cui
 confronti  il  Collegio  non  ha  avuto  occasione  di conoscere, per
 ragioni d'ufficio, i risultati delle indagini preliminari;
      che, quindi, la questione di legittimita'  costituzionale  oltre
 che  essere  non  manifestamente  infondata,  cosi'  come prospettata
 d'ufficio, appare altresi' rilevante  nel  caso  di  specie,  poiche'
 questo  stesso  collegio,  che  dovrebbe svolgere il dibattimento nei
 confronti dei due imputati, ha gia' conosciuto e valutato,  sia  pure
 incidentalmente,  gli  atti  processuali  contenuti nel fascicolo del
 p.m.